Art. 169

[1]di fitti o pigioni (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l'agente della riscossione procede. 2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

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