Art. 18
[1]in favore di enti previdenziali (articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all'INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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