Art. 28
[1]moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
[2]1. Sulle somme dovute all'erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge ((24 dicembre 2007)), n. 244.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva