Art. 214
[1], controlli e responsabilita' dell'agente della riscossione (articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
[2]1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformita' dell'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all'articolo 210, nell'ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. L'ente creditore effettua il controllo di conformita' dell'azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
- a)rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- b)rispetto agli adempimenti di cui all'articolo 226, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorrere dall'8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilita' derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonche' le modalita', anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
- a)per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo;
- b)per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) e' contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell'anno di riferimento del controllo. 4. L'attivita' di controllo inizia con la notificazione da parte dell'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. In tale occasione, l'ente creditore pualtresi' chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo. 5. In caso di mancato rispetto dell', comma 1, lettera d), l'ente assegna all'agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi. 6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell', comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell', comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l'ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva