Art. 196
[1]di informazioni senza preventiva richiesta (articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
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