Art. 149
[1]speciale per i servizi resi da soggetti non UE (articolo 74-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. 2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti. 3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a)per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- b)indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- c)numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
- d)dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. 4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. 5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
- a)comunicano di non fornire piu' servizi di cui al comma 1;
- b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
- a)il numero di identificazione;
- b)
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