Art. 197
[1]negli uffici dell'amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. Al fine di una piefficace assistenza reciproca pu essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali. 2. I funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
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