Art. 221
[1]giudiziale (articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l'agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con decreto ministeriale.
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