Art. 25
[1]di rinvio in materia di riscossione coattiva (articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122. 2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo e' formato dall'amministrazione o dall'ente competente a emettere l'ordinanza-ingiunzione.
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