Art. 79
[1]del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. Del rimborso disposto l'ufficio da' avviso al contribuente nonche' al cessionario nei casi previsti dall'articolo 85. 2. L'agente della riscossione e' tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi. 3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano. 4. L'elenco di rimborso e' consegnato all'agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia' riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse. 5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'agente della riscossione annota l'avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.
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