Art. 122
[1]delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo (articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
[2]1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.
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