Art. 26
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[1]e modalita' di versamento delle somme riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo l'agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente Tesoreria dello Stato l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente capo, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti. 2. L'ammontare delle somme riscosse direttamente dall'agente della riscossione va versato distintamente per voce di entrata alla competente Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonche' delle altre somme di cui al comma 1. 3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e all'articolo 219, alla competente Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dalla Tesoreria dello Stato.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025 · versione 0 su Normattiva