Art. 37
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[1]sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
[2]1. Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 16 giugno 2023, n. 83, non formano pioggetto di denuncia fiscale in Italia. 2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate. 3. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.
Testo vigente dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva