Art. 41

[1]sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta (articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

[2]1. A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste italiane S.p.a. operano una ritenuta dell'11 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalita' di cui all'articolo 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonche' le modalita' di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art41 · fonte su Normattiva