Art. 42
[1]sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. ((I soggetti indicati nell'articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva