Art. 62

[1]di esenzione dalla ritenuta (articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. La ritenuta del 26 per cento di cui all'articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, nonche' sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piinvestitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 63. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui alla parte I, titolo I, capo II. 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla presente sezione sono soppresse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art62 · fonte su Normattiva