Art. 104

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L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si da' luogo ad assegnazione di docenti aggiunti. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso e' assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 1 settembre 2000 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art104 · fonte su Normattiva