Art. 104
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L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
Testo vigente dal 1 settembre 2000 al 3 marzo 2004 · versione 29 su Normattiva