Art. 104

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L'orario di funzionamento delle scuole materne statali e' di 8 ore e puo' raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

Testo vigente dal 1 settembre 2000 al 3 marzo 2004 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art104 · fonte su Normattiva