Art. 124 — Verifica e adeguamento dei programmi didattici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva