Art. 124Verifica e adeguamento dei programmi didattici

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Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne da' preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art124 · fonte su Normattiva