Art. 137 — Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
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Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purche' sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 6 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva