Art. 162 — Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attivita' integrative, di libere attivita' complementari e di attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59)). 39
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59
39Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 4)che le disposizioni del presente articolo sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 59/2004.
Testo vigente dal 3 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 42 su Normattiva