Art. 144 — Valutazione e scheda personale degli alunni
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Testo vigente dal 1 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Testo vigente dal 1 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1994
Collegamenti
Art. 328 — Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti…
Art. 309 — Insegnamento della religione cattolica
… Italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b). Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce…
Art. 277
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275…
Art. 318 — Valutazione del rendimento e prove d'esame
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti e' indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attivita' integrative e di sostegno siano state svolte…
Art. 276
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275…
Art. 169 — (Scrutinio per merito comparativo) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art144 · fonte su Normattiva