Art. 156
Fornitura gratuita libri di testo
Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. 6 Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. 24
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
6La Corte costituzionale con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale."
L. 23 dicembre 1998, n. 448
24La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27,comma 4) che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta la scuola dell'obbligo.
Testo vigente dal 1 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva