Art. 154 — Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non puo' essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1998, n. 448
23La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 27, comma 4)che "Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate."
Testo vigente dal 1 gennaio 1999, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva