Art. 158Biblioteche scolastiche

Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:

  • a)sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
  • b)con eventuali donazioni e lasciti privati.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art158 · fonte su Normattiva