Art. 158 — Biblioteche scolastiche
Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. Le dotazioni librarie e le modalita' per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
- a)sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
- b)con eventuali donazioni e lasciti privati.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva