Art. 16 — Istituzione e fini del distretto scolastico
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Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unita' sanitaria locale. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 6 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva