Art. 16Istituzione e fini del distretto scolastico

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Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell'unita' sanitaria locale. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento. 26 26a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233

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con decorrenza dal 1 settembre 2001

Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".

26a

Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 27 novembre 2001 al 18 dicembre 2025 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art16 · fonte su Normattiva