Art. 161 — Finalita' e durata della scuola media
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L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare e' impartita gratuitamente nella scuola media. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attivita' successiva. Non e' ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 3 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva