Art. 199Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte

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Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1997, n. 425

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La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...]. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Testo vigente dal 27 dicembre 1997 al 24 settembre 1998 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art199 · fonte su Normattiva