Art. 160

[1](Art. 49, comma 3°, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 29, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

[2]Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore. Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami. Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art160 · fonte su Normattiva