Art. 160
[2]Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore. Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami. Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva