Art. 230Composizione del consiglio di amministrazione

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Il consiglio di amministrazione e' composto:

  • a)dal presidente;
  • b)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • c)da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
  • d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
  • e)dal direttore;
  • f)da due rappresentanti del collegio dei docenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art230 · fonte su Normattiva