Art. 230 — Composizione del consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione e' composto:
- a)dal presidente;
- b)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- c)da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
- d)da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- e)dal direttore;
- f)da due rappresentanti del collegio dei docenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 28 giugno 2003 · versione 0 su Normattiva