Art. 252 — Esami
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Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneita'. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di studio. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri estranei. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999 · versione 0 su Normattiva