Art. 252 — Esami
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Nelle accademie e nei conservatori si sostengono esami di ammissione, di promozione, di idoneita', di licenza e di diploma. Con l'esame di ammissione si accede al primo anno dei corsi di studio. Agli anni successivi si accede, per gli alunni dell'istituto, mediante esame di promozione e, per i candidati esterni, mediante esami di idoneita'. L'esame di diploma e' sostenuto al compimento dei corsi di studio. Presso l'Accademia nazionale di danza si sostiene un esame a conclusione del corso di perfezionamento e del corso di avviamento coreutico. Nell'anno scolastico si svolgono due sessioni di esame. Il candidato che nella prima sessione non superi o non compia l'esame e' ammesso a sostenere o a ripetere le prove solo nella seconda sessione dello stesso anno. (( Le commissioni d'esame sono composte da docenti dell'istituto e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore e medio e di diploma nei Conservatori di musica, sono integrate da uno o due membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono presiedute dallo stesso direttore o da un docente di ruolo o, in mancanza, da un docente non di ruolo. ))
Testo vigente dal 25 maggio 1999 al 2 novembre 2005 · versione 25 su Normattiva