Art. 257 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione:
- a)delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
- b)delibera le spese d'importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell'istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione con propri provvedimenti;
- c)propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 25 maggio 1999 · versione 0 su Normattiva