Art. 257 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione:
- a)delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
- b)delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;
- c)propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.
Testo vigente dal 25 maggio 1999 al 28 giugno 2003 · versione 25 su Normattiva