Art. 257Attribuzioni del consiglio di amministrazione

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Il consiglio di amministrazione:

  • a)delibera il bilancio di previsione dell'istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonche' il conto consuntivo;
  • b)delibera le spese a carico del bilancio dell'istituto e determina il limite di somma che il presidente del consiglio di amministrazione e' autorizzato a spendere direttamente con propri provvedimenti;
  • c)propone le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto.

Testo vigente dal 25 maggio 1999 al 28 giugno 2003 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art257 · fonte su Normattiva