Art. 261 — Iniziative di promozione
Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di promuovere presso gli istituti di istruzione artistica ogni iniziativa che sia riconosciuta utile all'incremento delle arti e delle industrie collegate. Al fine anzidetto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto, ove occorra, con altri Ministri competenti, ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, e' autorizzato:
- a)ad istituire insegnamenti complementari permanenti, facoltativi ed obbligatori, per discipline che, pur non essendo comprese nei programmi ordinari, siano riconosciute necessarie ai fini dell'incremento dell'arte e delle industrie artistiche;
- b)a favorire l'organizzazione di esposizioni artistiche ed industriali presso istituti di istruzione artistica od altri enti disposti a tale organizzazione;
- c)a promuovere comitati o consorzi temporanei o permanenti per particolari imprese a favore dell'arte e delle industrie artistiche. I posti di insegnamento di cui al comma 2, lettera a), aventi carattere permanente sono determinati, ai fini della loro copertura con le procedure concorsuali di cui all'articolo 270, previa definizione didattica dei corsi medesimi da effettuarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 96 Gli istituti di istruzione artistica possono contribuire alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c) anche con fondi forniti dal proprio bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il comma 3 del presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva