Art. 305
Sussidi
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e' subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e' controllata dal provveditore agli studi.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva