Art. 305Sussidi

Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal comma 1 e' subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che e' controllata dal provveditore agli studi.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art305 · fonte su Normattiva