Art. 340 — Ripartizione dello stanziamento di bilancio
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Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l' erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimono il loro motivato avviso, sentiti i pareri del consiglio scolastico provinciale e del comitato provinciale di assistenza e beneficienza. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compila il piano annuale di ripartizione delle somme di cui al comma 1, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle isole e delle localita' dichiarate economicamente depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva