Art. 341 — Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
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Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva