Art. 341Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art341 · fonte su Normattiva