Art. 348 — Scuole sussidiate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →
Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle localita' dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare. Le condizioni e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalita' di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva