Art. 358 — Oneri a carico del soggetto gestore
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Il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformita' delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sara' loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 gennaio 1997 · versione 0 su Normattiva