Art. 358Oneri a carico del soggetto gestore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1997 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →

Il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformita' delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.

Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 5 febbraio 2006 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art358 · fonte su Normattiva