Art. 358 — Oneri a carico del soggetto gestore
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Il pagamento delle indennita' ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali vi provvedono in conformita' delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti. Le pagelle per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono distribuite alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate dallo Stato, con onere finanziario a carico dei soggetti gestori dei medesimi istituti e scuole. Resta fermo il rilascio gratuito degli attestati e diplomi agli alunni delle scuole medie, ai sensi dell'articolo 187.
Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 5 febbraio 2006 · versione 14 su Normattiva