Art. 362 — Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche
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Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall' autorita' ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne da' preventiva notificazione motivata alla medesima autorita'. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell' idoneita', ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneita', relativamente alle discipline giuridiche. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli esami di Stato.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva