Art. 376 — Riconoscimento
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Gli istituti mantenuti da pubbliche amministrazioni o da enti forniti di personalita' giuridica possono ottenere il pareggiamento delle accademie di belle arti statali o il riconoscimento legale. Le relative condizioni e modalita' sono stabilite con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 2005 · versione 0 su Normattiva