Art. 380
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 23 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →
I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all' estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 379, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore. Gli interessati devono esibire un attestato dell'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali o di congiunto degli stessi.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 23 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva