Art. 419 — Dirigenti tecnici con funzioni ispettive
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Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari. Agli ispettori tecnici si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico gia' previste per gli ispettori tecnici centrali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 10 marzo 2020 · versione 0 su Normattiva