Art. 442
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662)). L'organico provinciale della scuola elementare e' determinato ai sensi dell'articolo 121. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal piano di cui all'articolo 51. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Testo vigente dal 1 gennaio 1997 al 31 luglio 1998 · versione 14 su Normattiva